Consulenza legale con lo Studio Tecnico - Studio Tecnico Tessile

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Consulenza legale con lo Studio Tecnico

Divisione tessile
Lo Studio Tecnico collabora con parecchi  studi legali e  mediante i suoi professionisti iscritti all’Albo del Tribunale (civile) e all’Albo del Giudice (penale), può supportare la committenza nell’esplicitare le pratiche di un contenzioso e/o una difesa assumendo l’incarico di CTP (consulente tecnico di parte).

Di seguito vengono riportate,  a titolo esplicativo,  alcune delle voci più comunemente utilizzate in ambito tecnico/legale:

  • Consulente Tecnico d’Ufficio
Il consulente tecnico d'ufficio (d’ora in poi, per semplicità, CTU) svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

  • Consulente di Parte
La consulenza giudiziaria può anche prevedere l'intervento di altri professionisti che svolgono la propria opera non per il giudice ma per le parti in causa: il loro ruolo è detto consulente di parte (CTP). Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa  conferisce un incarico  peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore. In sostanza se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell’accertamento tecnico preventivo)  incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice nell’esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto.

  • Perizia Stragiudiziale
Nell'ordinamento italiano la perizia stragiudiziale o extragiudiziale è l'analisi tecnica di una particolare situazione redatta da un perito, ossia da un  esperto in una determinata disciplina non giuridica   richiesta fuori dal  processo per dirimere una questione tecnico-economica (come la  stima di un  bene, di un  danno, ecc…) attestare la verità riguardo ad una questione tecnica (come la conformità di un bene a specifiche norme,  l'autenticità di un' opera d'arte, ecc…).

  • Perizia Estimativa
La perizia di stima (in genere riferito ad un immobile o ad un compendio immobiliare) consiste in un elaborato composto da un testo articolato, con parti numeriche, nonché grafici ed immagini, al fine di rappresentare una completa ed esaustiva descrizione del bene stimato. Nella perizia di stima sono riportate tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene.   

  • Accertamento Tecnico Preventivo
Una particolare forma di Consulenza Tecnica di Ufficio è data dall'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) per il quale, chiunque abbia necessità di far ispezionare i luoghi oppure lo stato o la condizione delle cose coinvolte nel processo può proporre apposita istanza al Presidente del Tribunale o al Giudice di Pace affinchè venga disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale del Giudice di merito coadiuvato da un tecnico esperto. Sia l'accertamento che l'ispezione possono essere espressi sia con un parere verbale, che con  una relazione, per mezzo di disegni di rilievo e riprese fotografiche.

  • Conciliazione
La conciliazione, in campo giuridico, è il procedimento attraverso cui un terzo aiuta le parti a comporre una  lt lite. Si dice giudiziale, quando il terzo è un giudice, di solito quello che è già stato adito per decidere la controversia; stragiudiziale quando è svolta al di fuori del giudizio, ed è riservata ad un conciliatore, ovvero un soggetto anche professionale, che funge da mediatore. In tutti i casi, la conciliazione presuppone una libera determinazione delle parti, anche se raggiunta con l'aiuto di un terzo.
Con il D.Lgs. n. 28/2010, il termine conciliazione ha assunto anche un differente significato: quello di possibile esito positivo della    mediazione civile. Quest'ultima rappresenta un nuovo istituto giuridico finalizzato, per espressa previsione normativa, a far giungere le parti appunto a una conciliazione.
Mediazione civile
Il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, introducendo in Italia l'istituto della  mediazione civile (obbligatoria o facoltativa), fa riferimento al termine conciliazione, dove  l'intento   è quello di ridimensionare la portata di detto termine definendone espressamente il significato.  

Inoltre, mediante i suoi professionisti iscritti all’Albo del Tribunale (civile) e all’Albo del Giudice (penale), può supportare la committenza nell’esplicitare le pratiche di un contenzioso e/o una difesa assumendo l’incarico di CTP (consulente tecnico di parte)

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